riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni


 

Not. Gaetano Petrelli

 

Gli artt. 13 ss. della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001) contengono una nuova disciplina dell’imposizione fiscale sulle successioni e donazioni, in vigore dal 25 ottobre 2001. Sommariamente, le novita’ possono cosi’ sintetizzarsi:

- e’ soppressa l’imposta sulle successioni e donazioni;

- le donazioni o liberalita’ tra vivi, a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, se di valore superiore ad euro 180.759,91 (o lire 350.000.000), sono assoggettate, per la quota che eccede il suddetto importo, alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili agli atti onerosi (e quindi, generalmente, ad imposta di registro);

- si applicano peraltro a tale imposta di registro le regole su base imponibile, franchigie, agevolazioni ed esenzioni gia’ dettate in materia di imposta sulle donazioni;

- il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili oggetto di successione, costituiti da terreni agricoli o montani, non puo’ comunque eccedere il valore fiscale degli stessi;

- in attesa dei decreti legislativi che dovranno ridisciplinare organicamente la materia, dovra’ ancora essere presentata la dichiarazione di successione, con riferimento agli immobili oggetto di successione;

- in caso di defunto residente all’estero, di cui e’ nota l’ultima residenza in Italia, e’ competente l’ufficio delle entrate del luogo di tale ultima residenza;

- l’art. 16 detta alcune disposizioni antielusive in caso di trasferimento di partecipazioni sociali ed aziende, ed estende a tutte le successioni e donazioni aventi ad oggetto aziende il regime di neutralita’ fiscale ai fini delle imposte dirette.

Per quanto concerne le principali conseguenze interpretative, ed implicazioni operative:

A) – SUCCESSIONI MORTIS CAUSA:

- rimangono in vigore, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali dovute in relazione al trasferimento successorio, le norme sulla determinazione della base imponibile dettate dal D. Lgs. 346/1990;

- secondo l’amministrazione finanziaria, peraltro, le passivita’ successorie non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale (circ. n. 91/E);

- viene meno (se non per le successioni apertesi anteriormente al 25 ottobre 2001) l’istituto della dilazione dell’imposta di successione;

- appare dubbia l’attuale vigenza dei divieti ed obblighi previsti dall’art. 48 del suddetto T.U.;

- appare non piu’ necessario il verbale notarile di apertura di cassette di sicurezza, per le successioni apertesi successivamente alla novella (essendo sufficiente un atto notorio, od una dichiarazione sostitutiva dello stesso, per dimostrare alla Banca chi sono gli aventi diritto);

- nella dichiarazione di successione vanno inseriti i soli beni immobili; non vanno piu’ indicati cespiti di altra natura, ne’ le passivita’ (ove si concordi con l’amministrazione finanziaria sulla loro irrilevanza);

- per le dichiarazioni di successione da presentarsi successivamente al 1° gennaio 2002 – in analogia con quanto disposto dalla Circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998 in tema di Invim – occorre distinguere le successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 1999, e quelle apertesi anteriormente: nelle prime i valori potranno essere indicati sia in lire che in euro, nelle seconde dovrebbero essere indicati solo in lire;

- deve plausibilmente ritenersi che obbligati alla presentazione della dichiarazione siano soltanto i chiamati alla successione immobiliare, e che l’obbligo solidale di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale faccia carico ai beneficiari di ciascun immobile; quanto ai termini per la presentazione, valgono le regole previgenti;

- in caso di successione avente ad oggetto partecipazioni sociali, secondo l’amministrazione finanziaria si assume come costo, ai fini della determinazione della plusvalenza IRPEF, il costo in capo al defunto;

- in caso di successione immobiliare, sempre ai fini della plusvalenza IRPEF si assume come costo in capo all’erede o legatario il valore dichiarato nella dichiarazione di successione;

B) – DONAZIONI E LIBERALITA’ TRA VIVI:

- la donazione non e’ piu’ soggetta ad imposta di donazione; pertanto, la donazione a favore del coniuge, dei parenti in linea retta, e dei parenti in linea collaterale fino al quarto grado non e’ piu’ soggetta ad alcuna imposta di donazione, neanche l’imposta fissa;

- anche la donazione ad estranei, di valore inferiore ad euro 180.759,91 (lire 350.000.000) e’ soggetta a registrazione gratuita (salva, ovviamente, l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali);

- ne consegue che, per le donazioni mobiliari, l’indicazione del valore nell’atto di donazione e’ necessaria solo ai fini repertoriali; appare comunque consigliabile, per i riflessi di ordine civilistico, che il valore dichiarato venga parametrato ai valori effettivi dei cespiti donati (compreso, ad esempio, l’avviamento per aziende e quote sociali);

- nelle donazioni immobiliari l’indicazione del valore e’ comunque necessaria, oltre che ai fini repertoriali, anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, se dovute in misura proporzionale.

- la donazione, ad affini anche in linea retta, a parenti nei gradi successivi a quelli sopra indicati e ad estranei (compreso il convivente more uxorio) e’ soggetta ad imposta di registro solo per la parte di valore eccedente euro 180.759,91 (lire 350.000.000);

- a tale imposta di registro si applicano le regole sue proprie, ma si applicano le regole dell’imposta di donazione per la determinazione della base imponibile (con detrazione quindi del valore dell’onere per la donazione modale);  si applicano inoltre sia le agevolazioni previste ai fini dell’imposta di registro, sia le agevolazioni previste ai fini dell’imposta di donazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, in caso di contrasto prevale il sistema dell’imposta di registro;

- tra le agevolazioni applicabili alle donazioni ad estranei, vi sono anche quella per l’acquisto della prima casa, ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (nell’ipotesi in cui il precedente acquisto fosse ovviamente soggetto ad imposta di registro o ad IVA);

- giusto l’espresso richiamo delle franchigie gia’ previste per l’imposta di donazione, si applica all’imposta di registro di cui sopra il meccanismo del coacervo, e cio’ anche con riferimento alle donazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore della riforma;

- ovviamente, tale coacervo opera solo con riferimento all’imposta di registro in caso di donazione a soggetti diversi dal coniuge o dai parenti piu’ vicini, per la parte di valore eccedente euro 180.759,91 (lire 350.000.000); conseguentemente, solo in tali donazioni – e non piu’, quindi in quelle a favore di coniuge e parenti – andranno indicati in atto gli estremi ed il valore delle precedenti donazioni, ovvero il fatto che non vi siano state precedenti donazioni;

- in caso di donazione effettuata da soggetto IVA, la stessa e’ soggetta ad imposta sul valore aggiunto, chiunque sia il beneficiario, e qualunque sia il valore di beni e diritti donati;

- la donazione di partecipazioni sociali e’ esente da imposta di donazione e di registro; trattandosi di donazione ad estranei eccedente la franchigia, si applica l’imposta fissa di registro, ex art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ma non si applica la tassa sui contratti di borsa;

- la norma sulle “liberalita’ collegate” a trasferimenti di immobili o aziende soggetti ad imposta proporzionale di registro o ad Iva perde di significato con riferimento alle donazioni esenti da imposizione, mentre continua ad essere applicabile alle donazioni a soggetti estranei di valore superiore a quello di franchigia;

- la presunzione di liberalita’ diviene nella maggior parte dei casi inapplicabile. Salvo ipotesi marginali (quali, ad esempio, le compravendite tra parenti in linea retta o coniugi cui siano applicabili le agevolazioni sui terreni montani, o sulla piccola proprieta’ contadina), il carico fiscale dell’atto oneroso e’ complessivamente superiore a quello della donazione. Ne consegue che diviene superflua, nella maggior parte degli atti, la dichiarazione di insussistenza di parentela in linea retta o coniugio.